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Regime di ravvedimento speciale CPB

Regime di ravvedimento speciale CPB

Il Decreto Omnibus ha introdotto un “ regime di ravvedimento ” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024. Ambito Soggettivo Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che: nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA; hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024 .   La determinazione della base imponibile  dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente; anche l’ aliquota  dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente. Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore ad Euro 1.000,00; quindi per ogni annualità che si intenda sanare, l’importo minimo da versare sarà di Euro 1.000,00, a cui va sommata l’imposta sostitutiva sull’IRAP. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 le aliquote sono state ridotte e tengono in considerazione gli effetti della pandemia da COVID-19.   L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’area riservata del sito internet istituzionale, ha messo a disposizione il conteggio degli importi da versare per ogni posizione contributiva. Termini di Versamento L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata: entro il 31.03.2025, in unica soluzione; a partire dal 31.03.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.   In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.   Proroga dei termini per l’accertamento Nel caso in cui si aderisca sia al concordato preventivo biennale che al regime di ravvedimento i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2027; nel caso invece si aderisca solamente al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).   I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno fissati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Patente a Crediti per Cantieri

Patente a Crediti per Cantieri

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti. Requisiti soggettivi Come appena affermato sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili; sono, invece, esclusi : coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.   Requisiti oggettivi La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla CCIAA; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale ( DURF ); avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.   Come richiedere la patente L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell’obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva  della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024 ; dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente  tramite l’apposito portale. Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 ove, in sostanza, l’interessato dichiara il possesso dei requisiti già riportati. L’invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ( le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione). Possono presentare la domanda di rilascio della patente, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ivi inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.   La patente è revocata  nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare: infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave; infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti  e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti , così assegnati: crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti; crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata: una sanziona amministrativa  pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro; l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi . Lo Studio si rende disponibile a supportare il cliente per la richiesta del DURF; per l'iter completo di richiesta della patente a punti, vi invitiamo a prendere contatto con la società o professionista che vi affianca per il tema della sicurezza aziendale.

Concordato Preventivo Biennale

Concordato Preventivo Biennale

La Legge Delega per la Riforma Fiscale e le successive integrazioni e modifiche ha introdotto un nuovo strumento di quantificazione del reddito fiscale e delle relative imposte e/o contributi denominato Concordato preventivo biennale, cosiddetto CPB. Il CPB è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le imposte non in base agli effettivi redditi bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate. La proposta di CPB è elaborata sulla base delle informazioni derivanti dal modello ISA, delle informazioni disponibili in altre banche dati o nel modello Redditi per l’anno 2023 e tiene conto degli andamenti dei mercati delle diverse attività economiche e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.   Ambito Soggettivo Il bacino di potenziali fruitori del CPB è rappresentato dai "contribuenti di minori dimensioni” ossia i soggetti che applicano gli ISA  (ricavi e compensi di importo pari o inferiore a 5.164.569,00 euro) e i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Il concordato è applicabile tanto i soggetti IRPEF  (quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati) quanto i soggetti IRES  (quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali - in quest'ultimo caso, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate). Relativamente alle società di persone e ai soggetti assimilati, la valutazione dei requisiti per il concordato preventivo dovrebbe essere effettuata con riguardo al soggetto collettivo e, in caso di adesione, il rispetto della proposta interessa i soci o gli associati, i quali dovranno dichiarare la quota di reddito concordato loro imputata per trasparenza. Anche per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR l'adesione al concordato preventivo si riflette sui soci (persone fisiche o giuridiche), obbligati al rispetto del reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di accettazione da parte degli stessi.   Soggetti esclusi Ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi descritti nei paragrafi precedenti, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che ne impediscono l'applicazione: presenza di debiti tributari per importi superiori ad € 5.000,00 non estinti entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024); mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; condanna per reati tributari; inizio attività nel periodo d’imposta precedente (2023); presenza di cause di “esclusione” dall’ISA; conseguimento di redditi esenti o esclusi da tassazione in misura superiore al 40%; adesione al regime forfettario nel 2024; presenza di operazioni straordinarie (per società ed enti).   Effetti del concordato L’adesione al concordato preventivo biennale da la possibilità al contribuente di programmare i redditi del prossimo biennio, sapendo da subito quale sarà l’ammontare delle imposte sui redditi e IRAP ed eventualmente dei contributi previdenziali da versare per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfettario la proposta di concordato preventivo si limita al solo anno 2024). Inoltre l’adesione al CBP comporta: la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva , con aliquota che varia dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al Concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023. L'imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023: più alto è il punteggio ISA raggiunto, più bassa sarà l'aliquota. l’ accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA (ad es. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui; l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, ecc.). Si precisa che, in ogni caso, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione IRAP non potranno assumere valore inferiore a Euro 2.000,00.   Qualora il reddito prodotto negli anni di vigenza dell’accordo risulti essere più basso di quello concordato, si dovrà comunque versare le imposte sul reddito determinato dal concordato (salvo alcune particolari eccezioni che verranno, se del caso, vagliate). Durante il periodo di efficacia del concordato, permangono comunque gli ordinari obblighi in tema di: tenuta delle scritture contabili; presentazione delle dichiarazioni fiscali.   Modalità di adesione L’accettazione della proposta di concordato deve essere espressa attraverso la compilazione di uno specifico quadro nel dichiarativo e deve quindi essere resa nel termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023 (entro il 31.10.2024).

Super deduzione del costo del lavoro

Super deduzione del costo del lavoro

È stata introdotta e resa operativa, per il solo periodo di imposta 2024, la cosiddetta “ super deduzione ” del costo del lavoro: si tratta di un provvedimento che mira a stimolare l’ assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato , offrendo come agevolazione un incremento della deduzione ai fini delle imposte dirette (agevolazione che quindi si sostanzia con una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi). Il beneficio offerto alle imprese (tanto in forma individuale quanto alle società) e ai professionisti consiste in una maggiorazione del costo deducibile per il periodo d’imposta 2024. Sono esclusi: gli imprenditori agricoli; i contribuenti in regime forfettario; le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
Per accedere alla super deduzione, viene richiesto che siano soddisfatte le seguenti condizioni : nel 2024 devono essere assunti nuovi dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023, tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto; il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) alla fine del 2024 deve essere superiore a quello medio del 2023. La maggiorazione del costo del lavoro è determinata come segue: di norma risulta pari al 20%; spetta la maggior misura del 30% nel caso di assunzione di lavoratori meritevoli di tutela. Si tratta dei soggetti indicati nell’allegato 1, D.Lgs. 216/2023, ovvero lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno 2 figli minori, giovani ammessi all'incentivo all'occupazione, soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza, etc.. Dal momento che non è semplice rispettare congiuntamente tutti questi requisiti, il decreto attuativo della misura ha fornito le seguenti specifiche : rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024 (nel caso di conversione di un contratto, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione); i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale; rilevano per l'impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro; i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti; non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente; Non rilevano i lavoratori con contratti ceduti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti d’azienda, affitti d’azienda); tale sterilizzazione viene meno per l'avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.

Transizione 5.0: le disposizioni attuative

Transizione 5.0: le disposizioni attuative

Il Mimit ha definito le modalità attuative dell’agevolazione avente l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali. Credito d’imposta per Investimenti 5.0 BENEFICIARI Possono beneficiare dell’agevolazioni le imprese residenti  nel territorio dello Stato ovvero le stabili organizzazioni con sede in Italia (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa). Sono escluse , invece, le imprese: in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. L’agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni. INVESTIMENTI AGEVOLABILI Sono agevolabili i progetti di innovazione: avviati dall'1 Gennaio 2024 e completati entro il 31 Dicembre 2025; aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti sono oggetto dell'agevolazione in esame a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente: una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%; in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. Sono previste misure differenti del credito d'imposta in relazione al grado di riduzione dei consumi energetici. CONTRIBUTO Il credito d'imposta effettivamente spettante: nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello prenotato; nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. PROCEDURA Per la fruizione dell’incentivo è necessario rispettare uno specifico iter di comunicazioni e certificazioni che si riporta sommariamente: prima del completamento dell’investimento  (ex-ante): apposita domanda di prenotazione in via telematica delle risorse disponibili, specificando i tratti salienti del progetto (data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenziale,…); apposita certificazione ex-ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite i soli beni strumentali 4.0 (esclusi gli eventuali impianti di produzione dell’energia rinnovabile); apposite comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento; sulla base di tali comunicazioni verrà determinato l’importo del beneficio spettante, nel limite dell’ammontare del beneficio “prenotato”. dopo il completamento dell’investimento  (ex-post): apposita comunicazione ex-post a seguito del completamento dell’investimento, corredata da un’ulteriore certificazione ex-post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Unicamente per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per le certificazioni risultano recuperabili tramite un credito d’imposta fino ad €10.000. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione   tramite mod. F24 per mezzo dei servizi messi a disposizione dall’agenzia delle entrate; devono decorrere 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa circa l’importo del credito spettante. Il credito può essere utilizzato in una o più quote entro il 31.12.2025; l’ammontare che, alla data del 31.12.2025 non risulti utilizzato, è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Questa tipologia di credito non è oggetto di cessione o di trasferimento all’interno del consolidato fiscale. Irrilevanza fiscale dell’agevolazione . Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Dicitura in fattura . Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024. Certificazione della documentazione contabile . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione. Cumulabilità. Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con: il   bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1  co. 1051 ss. della L. 178/2020; il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16  del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall'art. 13 del DL 60/2024. Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.  Credito d’imposta per investimenti in fonti rinnovabili 5.0 Il Piano Transizione 5.0 prevede inoltre un’agevolazione dedicata agli investimenti in fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, che potranno essere agevolati con un credito d’imposta a condizione che: l’investimento riguardi beni 4.0 che conseguano un risparmio energetico minimo come precedentemente riportato; siano effettuati dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2025; l’impianto fotovoltaico rispetti i requisiti come di seguito stabiliti. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%. Credito d’imposta per investimenti in formazione 5.0 Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Si tratta, in particolare, delle seguenti spese: le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (per esempio spese di viaggio, le spese di alloggio solo se necessarie per personale con disabilità, i materiali e le forniture direttamente attinenti al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione); i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese relative a personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Tali spese sono agevolabili: nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili; sino al massimo di 300.000 euro; a condizione che le attività formative siano erogate, anche a distanza, da soggetti esterni qualificati. Si ricorda che la disciplina prevista dalla normativa sul credito d'imposta Industria 4.0 resta in vigore fino al 31 Dicembre 2025, nel rispetto dei requisiti già esposti in una precedente informativa ( https://www.slec.it/post/credito-di-imposta-per-investimento-in-beni-strumentali-nuovi-2021-2022 ).

Linee Guida per i crediti R&S, Innovazione e Design

Linee Guida per i crediti R&S, Innovazione e Design

Nell’ambito dell’ attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design ed Ideazione Estetica , le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili (art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022, come modificato dall'art. 1 co. 272 della L. 197/2022, DPCM 15.9.2023 e DM 21.2.2024). Tale certificazione: può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo; esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. L'impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione deve: farne richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy, secondo le modalità definite dal DM 21.2.2024; versare diritti di segreteria pari a 252 euro per ogni certificazione. La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti (persone fisiche, società, università ed enti di ricerca) iscritti all'Albo dei certificatori. Nel processo valutativo i certificatori devono attenersi a quanto previsto dalle Linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (DM 4.7.2024). I modelli di certificazione sono stati approvati dal Ministero con DM 5.6.2024. A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori possono quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e a esse rilasciate ; ne consegue che coloro che avessero provveduto a stilare il modello di certificazione prima dello scorso 4 luglio, data di pubblicazione delle linee guida, sono invitati a rivedere il contenuto dello stesso, in ogni caso infatti il Mimit riterrà che il modello trasmesso dal certificatore tenga conto del contenuto di dette linee guida. Fatte le dovute premesse si riportano le indicazioni in tema di attività ammissibili per singola tipologia di investimento: ATTIVITÀ DI R&S lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Di contro, giusta il disposto del successivo comma 5, “non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di benefici associati. Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente e in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione e analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime. Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, etc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, etc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital etc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese) ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA Il comma 202 dell’articolo 1, L. 160/2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano a oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti. L’articolo 4, comma 1, Decreto Mise del 26.05.2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa “sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali” come (ma non soltanto) “le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti” ovvero anche dei materiali del prodotto stesso. Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sulla base delle indicazioni previste dall’articolo 31, D.Lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento. La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” e “individualità” indicati dagli articoli 31, 32 e 33, D.Lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) “l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi” prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti “relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti”. L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto Mise come “l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio” induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività da interpretarsi come per le attività previste dal comma 1. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in 4 fasi che comprendono un insieme diverso di attività: - fase 1 - ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni; - fase 2 - progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi; - fase 3 - materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo; - fase 4 - preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, etc.. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito. Delle 4 fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione.

Nuovo strumento SIMEST “Potenziamento Mercati Africani”

Nuovo strumento SIMEST “Potenziamento Mercati Africani”

Rivolta alle imprese italiane che siano stabilmente presenti o esportino o si approvvigionino nel continente africano, o che siano stabilmente fornitrici delle predette imprese, secondo i requisiti di cui alla Circolare 1/394/2024 (Par. 2.2, G). Lo strumento permette il finanziamento di spese volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell’impresa, anche in Italia, nonché quello di spese strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti, tra cui le spese per la formazione del personale africano in Italia o in Africa, spese di viaggio, di ingresso e di regolarizzazione in Italia per l’assunzione. BENEFICIARI Imprese italiane con interessi strategici nel continente africano. SPESE AMMISSIBILI Lo strumento permette il finanziamento di spese volte a: rafforzare la solidità patrimoniale dell’impresa, anche in Italia, tra le quali, solo a titolo di esempio, macchinari, impianti, tecnologie hardware e software, spese per investimenti legati ad Industria 4.0 e 5.0, spese per la sostenibilità ambientale e sociale (tali spese devono rappresentare almeno il 60% dell’intervento agevolativo); realizzare degli investimenti, tra cui le spese per la formazione del personale africano in Italia o in Africa, le spese per l’affitto e per l’allestimento di strutture (es: showroom, corner commerciale, negozio, ecc.), le spese di viaggio, ingresso e soggiorno in Italia di personale africano per assunzione in Italia, le spese per eventuali certificazioni, omologazioni di prodotto (tale categoria di spese può rappresentare fino al 40% dell’intervento agevolativo). CONTRIBUTO L’importo massimo finanziabile è pari al minore tra: il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico); € 500.000 per le Micro Imprese; € 2.500.000 per le PMI e start up innovative; € 5.000.000 per le Altre imprese importo minimo pari a € 10.000 La quota massima a fondo perduto è pari a: fino al 20% dell’importo complessivo dell’Intervento Agevolativo richiesto, fino a un massimo di € 200.000,00 e comunque nei limiti del plafond de minimis disponibile per l’impresa, per le imprese con almeno una sede operativa costituita da almeno 6 mesi in una regione del Sud Italia. fino al 10% dell’importo dell’Intervento Agevolativo richiesto, fino a un massimo di € 100.000,00 e comunque nei limiti del plafond de minimis disponibile per l’impresa, per tutte le altre imprese DURATA 6 anni, di cui 2 di preammortamento e 4 di ammortamento.

Ponte di Piave (TV)- 23.07.2024 - Avviso di Vendita Esec. Imm. 221/2016 - Trib. TV

Ponte di Piave (TV)- 23.07.2024 - Avviso di Vendita Esec. Imm. 221/2016 - Trib. TV

TRIBUNALE DI TREVISO   Esecuzione Immobiliare n. 221/2016   G.E.: Dott.ssa Paola Torresan   Delegato alla Vendita: Dott. Renzo Dugo   AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO     Il sottoscritto dott. Renzo Dugo, quale Delegato alla Vendita ex  art. 591 bis c.p.c., nella procedura esecutiva immobiliare n. 221/2016, visti gli artt. 569 ss. c.p.c.,   RENDE NOTO che il giorno 23 luglio 2024, alle ore 11:00 , avanti al medesimo, in Treviso (TV) - Via G. e L. Olivi, n. 2/e, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO EX ART. 573 C.P.C. MEDIANTE PROCEDURA ANALOGICA dei seguenti beni immobili siti in Ponte di Piave (TV) – Piazza Sarajevo (zona centrale) –, facenti parte di un complesso ad uso residenziale, commerciale e direzionale, realizzato tra gli anni 1994 e 1997, situato a nord della SR 53:      Decimo esperimento d’asta   LOTTO 5 Ubicazione lotto : unità immobiliare ad uso commerciale (ex sportello bancario), con autorimessa e area scoperta, sita in Ponte di Piave (TV) – Piazza Sarajevo, piano terra, civico n. 6-7-8. Identificazione Catastale : Catasto Fabbricati – Comune di Ponte di Piave (TV) Sez. A – Foglio 13 M.N. 126 sub 114 – via G. Verdi, P.T., sc. D, categ. C/1, cl. 3, mq. 193, sup. cat. 197 – R.C. Euro 2.053,33; M.N. 126 sub 132 – via G. Verdi, P. S1, sc. E, categ. C/6, cl. 4, mq. 21, sup. cat. mq. 21 – R.C. Euro 65,07; M.N. 126 sub 115 – Via Verdi Giuseppe, P.T., area urbana di mq. 149; Superficie lorda convenzionale commerciale di mq. 235,95. Irregolarità edilizie : sanabili su M.N. 126 sub 114 ad uso negozio e su M.N. 126 sub 132 ad uso autorimessa (vedasi perizia). Descrizione : negozio in sufficiente stato conservativo e manutentivo ubicato al piano terra sul lato est del fabbricato. L’U.I. si sviluppa su di un unico livello al P.T ed è dotata di un’area scoperta pavimentata di mq. 149. Negozio Superficie calpestabile: ufficio mq. 19,16 - ufficio mq. 11,05 - ufficio mq. 9,80 - disimpegno mq. 9,35 - vano tecnico (ex bancomat) mq. 15,80 - vano open space  (ex casse) mq. 107,56 - W.C. + antibagno mq. 6,00 - W.C. + antibagno mq. 5,90 - disimpegno mq. 7,00 - Tot. mq. 191,62. Il garage, di mq. 21,30, è ubicato al piano interrato e viene utilizzato per ospitare la macchina dell’impianto di climatizzazione. Diritto : piena proprietà indivisa, pari all’intero, oltre quota beni comuni condominiali. Stato : libero.   Prezzo base : Euro 55.000,00 (già ridotto del 30% rispetto al precedente esperimento d’asta). Offerta minima di partecipazione all’asta : Euro 41.250,00 pari al 75% del prezzo base d’asta. Rialzo minimo in caso di gara : Euro 2.000,00.     ***********   La migliore identificazione e descrizione del lotto è rinvenibile nella perizia di stima dell’arch. Lorenzo Tesser, consultabile sui siti internet specializzati www.tribunale.treviso.giustizia.itwww.asteannunci.it , www.asteavvisi.it , www.canaleaste.it , www.asteonline.it , www.fallcoaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.corteappello.venezia.it , sul quindicinale specializzato ''Rivista Aste Giudiziarie" edizione nazionale e relativo free press Rivista Aste Giudiziarie Edizione nord est, oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/ , sul sito del Professionista Delegato www.slec.it e sul sito del custode www.ivgtreviso.it .   CONDIZIONI DI VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritto nella perizia di stima predisposta dall’arch.  Lorenzo Tesser di Montebelluna, depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata come già sopra riportato per la “migliore identificazione e descrizione del lotto”, e fermo il disposto dell'art. 2922 cod. civ. La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, dette iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura o dei soggetti precedentemente obbligati a tale formalità (che in caso di mancato adempimento ne risponderanno come per legge). Se l’immobile posto in vendita è occupato, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o persone; in tale caso, l’aggiudicatario potrà richiedere al custode la liberazione a spese della procedura; al fine di evitare ritardi nello svolgimento della procedura, l’istanza di liberazione rivolta al custode dovrà essere consegnata al delegato alla vendita al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo. Diversamente, l’aggiudicatario, nel medesimo termine di cui sopra, potrà consegnare al delegato la dichiarazione di esonero del custode dalla liberazione dell’immobile. Tutti gli eventuali beni mobili (ivi compresi gli eventuali rifiuti) rinvenuti all’interno dell’immobile e delle sue pertinenze, che non siano stati asportati dal debitore o da terzi occupanti, saranno smaltiti a cura dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita, il compenso e le spese generali del Delegato alla Vendita per l’attività di trasferimento della proprietà, ex D.M. 15.10.2015, n. 227, saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono in ogni caso dovuti compensi per mediazione a terzi. Agli effetti del D.M. n. 37/2008 e del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. La presente vendita è soggetta ad I.V.A. Tutte le attività che a norma dell’art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, sono eseguite dal Delegato.     MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del primo giorno libero precedente la data della vendita , presso lo studio del Delegato dott. Renzo Dugo, sito in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (con orario 08:30 – 12:30, 15:00 – 19:00 di ogni giorno feriale – sabato escluso), in busta chiusa (sigillata) ed in bollo da Euro 16,00. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “ busta depositata da ____________ ” seguita dalle sole generalità di chi consegna la busta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), complete di indirizzo di posta elettronica e/o di recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni, il nome del Delegato (dott. Renzo Dugo) e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione (né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Le offerte di acquisto dovranno essere sottoscritte dall’offerente conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c. Al momento dell’offerta l’offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune di Treviso; in mancanza le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria del medesimo Tribunale. L'offerta dovrà contenere: a)     indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail dell'offerente. Qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Qualora il soggetto offerente sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; nella circostanza che, in caso di aggiudicazione, si volesse escludere il bene dalla comunione, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che, comunque, dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti il Delegato. Qualora l’offerente sia minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ditta individuale o società), dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese o visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero: -       in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; -       per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell’organo amministrativo : estratto autentico notarile del libro delle delibere dell’organo componente dell’ente da cui risulti la delega; -       per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori : procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; documenti tutti che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare. Si precisa che il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta (specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all' asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; b)     i dati identificativi dell’immobile per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita di più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formato e ordinato (primo, secondo, terzo, etc.) nell’avviso di vendita; c)     l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell’offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, come precisato nel presente avviso alla voce “ offerta minima di partecipazione all'asta ” (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015); d)     l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima e del contenuto dell'avviso di vendita, nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c. e allegato alla relazione; e)     l’esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell'attestato di prestazione energetica (APE), con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze; f)      l’assegno circolare - non trasferibile -, a titolo di cauzione, intestato a "ESEC. IMM.  221/2016 TRIB. TV" per importo pari o superiore al 10,00% del prezzo offerto, ovvero, in alternativa, la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario  sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva alle seguenti coordinate bancarie: IT84 X058 5612 0011 3757 1455 487 c/o Banca Popolare Alto Adige – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con  causale " Tribunale di Treviso, procedura esecutiva n. r.g.e. 221/2016". Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. E’ precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile. Si precisa che l’importo versato a titolo di cauzione dall’aggiudicatario sarà trattenuto dal Delegato in caso di omesso versamento del saldo prezzo.   All’offerta dovrà essere, in ogni caso, allegata: a)   in caso di offerta presentata da persona fisica, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale dell’offerente, oltre a: o  se l’offerente è coniugato in regime di comunione dei beni: valido documento d’identità e codice fiscale del coniuge; o  se l’offerente è extracomunitario: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; o  se l’offerente è minorenne: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; o  se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di sostegno: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare; o  se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore; b)   in caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale del sottoscrittore, oltre a: o  se l’offerente è ente iscritto al Registro Imprese: visura camerale aggiornata (risalente a non più di 30 giorni prima di quella del deposito dell’offerta di acquisto); o   se l’offerente è ente non iscritto al Registro Imprese (in originale e/o copia conforme): atto statuario o altra documentazione dai cui risultino i poteri, ovvero la procura o l’atto di nomina con cui si attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita; o  se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore; c)   eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 585 c.p.c.; d)   la richiesta di godimento di agevolazioni fiscali (c.d "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo.   DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO Alla data e all’ora fissate per l'esperimento il Delegato procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto ex  art. 571 c.p.c. Si procederà a seguire all'esame delle offerte e alle delibere ex  art, 572 c.p.c. e all’eventuale gara ex  art. 573 c.p.c. L’offerta presentata è irrevocabile. Gli offerenti dovranno recarsi presso il luogo di apertura delle buste sopra indicato all’orario indicato. In caso di mancata presenza dell’offerente, il bene sarà a questi comunque aggiudicato al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) si tratti dell’unico offerente; b) l’offerta sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e a parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti; c) una volta disposta la gara, non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell’offerta presentata dall’assente. In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nell’avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto nell’unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il Delegato si riserva la possibilità di far luogo comunque alla vendita qualora ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione valide. Verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute, qualora siano presenti più offerte valide, si procederà alla gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente. I rilanci minimi per ciascun lotto verranno stabiliti dal Delegato in una forbice ricompresa tra l’1% e il 5% del prezzo base, con un minimo di Euro 1.000,00. Ai partecipanti è assegnato, a discrezione del Delegato, un termine compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) minuti, entro il quale effettuare ogni rilancio. Il Delegato provvederà ad informare i partecipanti di ogni rilancio effettuato. Salvo la presenza di istanze di assegnazione di cui al successivo paragrafo, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tempo stabilito vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, l’immobile verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche della misura della cauzione e tempi di saldo prezzo). Ove le offerte siano tutte equiparabili, l’immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo. In presenza di istanze di assegnazione valide, non si farà luogo alla vendita ma all’assegnazione qualora il prezzo migliore offerto all’esito della gara sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita. Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo la scadenza del termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. E’ fatto salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.c.   AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO Terminata la vendita, il Delegato procederà all'eventuale aggiudicazione e stilerà apposito verbale. Nell' ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta ex  art. 579 c.p.c. e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, egli dovrà dichiarare al Delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al Delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome di colui a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti i poteri e le autorizzazioni eventualmente necessari; in mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione della istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a versare sul c/c della procedura, con le stesse modalità con le quali ha versato la cauzione, entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione   (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato nell’offerta) il saldo prezzo nonché gli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c.; in tal caso, l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario dovrà altresì consegnare al delegato dichiarazione scritta con tutte le informazioni in materia di antiriciclaggio prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Gli oneri tributari e le spese dell'attività del Delegato, che il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, pone a carico dell'aggiudicatario, saranno comunicati tempestivamente e dovranno essere versati dall'aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, degli eventuali ulteriori oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato. La vendita è soggetta all' imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura prevista dalla Legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Ai sensi dell'art. 585 c.p.c., l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi preventivamente alle banche che offrono detto servizio. Dopo la vendita gli importi versati o depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti agli offerenti che non si sono aggiudicati il bene. In particolare, in caso di mancata aggiudicazione agli offerenti che hanno pagato la cauzione a mezzo bonifico bancario, l'importo versato (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che - nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara - il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci. La restituzione della cauzione avverrà esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.   ************* In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, potrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.     Ulteriori avvertenze – Rinvio asta in caso di offerte numerose Qualora alla data stabilita per la vendita si riscontri un numero di offerte superiori alla capienza della sala d’asta, il delegato rinvierà l’asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone tempestiva comunicazione, entro tre ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul sito www.slec.it  e tramite email o sms ai recapiti che il presentatore/offerente indicherà al momento di presentazione dell’offerta. Il giorno e l’ora del nuovo esperimento di vendita verranno comunicati ai medesimi recapiti rilasciati, oltre che con apposito avviso sul PVP. Il delegato per ragioni di sicurezza potrà stabilire che l’accesso all’asta sia consentito solo agli offerenti e senza alcun accompagnatore, salvo specifiche necessità del singolo offerente, le quali verranno insindacabilmente valutate dal delegato.   Visite dell’immobile La richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata, mediante il Portale delle Vendite Pubbliche, al Custode Giudiziario, Aste.com S.r.l. - Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e Belluno (Silea – TV– Via Internati 1943-‘45 n. 30 - Telefono: 0422435030/22 - Fax 0422/1600120 email asteimmobiliari@ivgtreviso.it ).   Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria del Tribunale di Treviso a chiunque vi abbia interesse. Per ulteriori informazioni sulle modalità della vendita rivolgersi al Delegato Dott. Renzo Dugo con studio in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (tel. 0422 230575 e-mail: dugo@slec-commercialisti.it   sito web www.slec.it ). Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del regolamento UE/2016/979 (GDPR). Treviso, 21 maggio 2024                                                                                                                     Il Professionista Delegato                                                                                  dott. Renzo Dugo

Bando Efficientamento PMI

Bando Efficientamento PMI

La Regione Veneto ha pubblicato il Bando per il Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento nelle PMI.   Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria sulla base della proposta progettuale presentata (fino all’esaurimento del plafond messo a disposizione di Euro 7.214.206) e lo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto dal 23 aprile 2024 fino al 18 luglio 2024.   Il bando ha come destinatari le piccole e medie imprese con l’obiettivo di: ·        favorire l’adozione di nuovi processi produttivi; ·        migliorare l’efficienza della produzione; ·        sostenere il ricorso ai prodotti derivanti dal recupero di rifiuti. Ambito Soggettivo Micro, piccole e medie imprese in forma in possesso dei seguenti requisiti: status di PMI: sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI);
localizzazione: gli interventi devono essere realizzato sul territorio della Regione Veneto;
essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle e attive presso la CCIAA competente; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti; le imprese non devono operare nei settori esclusi dall’applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, articolo 1 paragrafo 3, o n. 2023/2831, articolo 1, a seconda del regime di aiuti scelto dall’impresa richiedente; essere in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a 150.000€).
Spese Agevolabili Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: a) reingegnerizzazione del prodotto e/o del packaging in ottica di miglioramento della durabilità, della riparabilità o delle modalità di recupero, ivi inclusi gli impianti pilota; b) reingegnerizzazione impiantistica del processo/prodotto volte alla sostituzione di materie prime o additivi utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti, End of Waste (già autorizzati o da autorizzare) o sottoprodotti, ivi inclusi gli impianti pilota; c) reingegnerizzazione del ciclo produttivo e/o modifiche gestionali del ciclo produttivo e della supply chain al fine di migliorare l’efficienza nella produzione tramite la riduzione dei consumi di risorse e degli scarti di lavorazione, ivi inclusi gli impianti pilota; d) reingegnerizzazione del ciclo produttivo, anche in sinergia con diverse realtà produttive, che prevenga la produzione di rifiuti attraverso la creazione di una filiera di sottoprodotti. Le categorie ammesse a beneficio sono: impianti, macchinari, attrezzature; immobili ed edifici (nel limite del 20% della somma delle altre categorie) e terreni (nel limite del 10% della somma delle altre categorie); opere edili ed impiantistiche; licenze, servizi informativi e brevetti; consulenze specialistiche e spese per garanzie; spese generali (nel limite del 5% della somma delle altre categorie). Misura del Contributo L’intensità del contributo varierà a seconda del regime di aiuto prescelto: REGIME DE MINIMIS Spese minima ammissibile: € 50.000,00 Spesa massima ammissibile: € 300.000,00 Intensità massima del contributo: 70% Contributo massimo erogabile: € 210.000,00 Avvio degli investimenti: 01/01/2023 REGIME DI ESENZIONE Spese minima ammissibile: € 300.000,00 Spesa massima ammissibile: € 2.000.000,00 Intensità massima del contributo: Micro e piccola impresa 55% - Media impresa 45% Contributo massimo erogabile: Micro e piccola impresa € 1.100.000,00 - Media impresa 900.000,00 Avvio degli investimenti: Giorno successivo alla presentazione della domanda

Sbloccata la Compensazione Crediti d'imposta Industria 4.0

Sbloccata la Compensazione Crediti d'imposta Industria 4.0

Come già anticipato con la pubblicazione della notizia sul nostro sito internet il giorno 18/04/2024, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 13 aprile 2024, aveva sospeso l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 del credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali “Industria 4.0” nuovi, salvo poi chiarire che, per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, effettuati nel 2022 e nel 2021, la fruizione era ugualmente concessa. Il MIMIT, con comunicato stampa del 25/04/2024, ha reso nota l’emanazione del Decreto Direttoriale dell’ente stesso che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Lo stesso precisa che, la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali del tipo “Industria 4.0”. Il diversi Decreti istitutivi individuano due comportamenti diversi da tenere subordinatamente al momento in cui l’investimento si intende effettuato: per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto una comunicazione a completamento dell’investimento; per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti. È a disposizione il link a cui è possibile accedere per scaricare la modulistica che dovrà essere debitamente compilata, firmata digitalmente e trasmessa via PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it . https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta Lo Studio resta volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti e si rende disponibile a supportarVi nell’espletamento di tale adempimento.

Fallimento n. 15/2020 - Trib. TV - 11.06.2024 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AGRICOLO

Fallimento n. 15/2020 - Trib. TV - 11.06.2024 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AGRICOLO

TRIBUNALE DI TREVISO  Seconda Sezione Civile (Fallimentare)    Reg. Fall. 15/2020 Giudice Delegato: Dott. Lucio Munaro Curatore: Dott. Renzo Dugo   AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO   (III Esperimento d’asta)   Si rende noto che il giorno 11 giugno 2024 , alle ore 12:15 , avanti al Curatore dott. Renzo Dugo e presso lo studio del medesimo, sito in Treviso (TV) - Via G. e L. Olivi, n. 2/e -, si procederà alla vendita del seguente bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:   LOTTO DUE Ubicazione del lotto : fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole (magazzino - ex stalla per avi-coniglicoltura), identificato al catasto fabbricati come: Comune di Eraclea (VE) - Foglio 7 - Mapp. 216 - Cat. D/10 – R.c. Euro 684,00 (Piano Terra – via Stradone II snc). Al catasto terreni l’area comprensiva del fabbricato risulta identificata come: Comune di Eraclea (VE) - Foglio 7 - Mapp. 216 - Ente Urbano - Sup. Cat. 2.273 mq. Descrizione : fabbricato agricolo ad un piano fuori terra, con accesso da via Stradone II, che risulta essere un capannone per un ex allevamento in avi-coniglicoltura, in disuso. Trattasi di costruzione “tunnels” prefabbricata in vetroresina, realizzata nel 1980, con dimensioni di circa 60,00 m. in lunghezza, 9,30 m. in larghezza e 3,60 m. in altezza al colmo (Sup. coperta circa 560 m2). L’area esterna di pertinenza è di circa 1.350 mq. Impiantistica elettrica e di illuminazione fuori norma e non utilizzabile. Presenza di difformità edilizie, meglio specificate nella relazione di stima, anche in termini di possibilità di sanatoria. Diritto : piena proprietà, pari all’intero. Stato : libero da persone, con presenza di vecchia mobilia, materiale ed attrezzatura edile, oggettistica varia e pneumatici usati. Prezzo base : Euro 20.000,00 (ventimila/00) - già ridotto del 25% rispetto al primo esperimento d’asta. Offerta minima di partecipazione all’asta : pari al prezzo base d’asta. Rialzo minimo : Euro 500,00 (cinquecento/00).   ****************   La migliore identificazione e descrizione dei lotti è rinvenibile nella perizia di stima del dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, acquisita agli atti della procedura e consultabile presso la cancelleria fallimentare, presso lo studio del Curatore e sui siti internet specializzati www.asteannunci.itwww.asteavvisi.it , www.tribunale.treviso.it , www.canaleaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.asteonline.it , oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://portalevenditepubbliche.giutizia.it . e sul sito www.slec.it  – sezione aste.   Per ciascun lotto, qualora il trasferimento del lotto non sia da assoggettarsi obbligatoriamente ad I.V.A., il fallimento si riserva di poter optare comunque all’atto di vendita per il regime di imponibilità I.V.A. della cessione immobiliare.   Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 12:00   del giorno antecedente alla data fissata per l’asta, con le modalità di cui alle relative condizioni di vendita. La partecipazione all’asta implica il riconoscimento di aver preso integrale visione di (1) condizioni di vendita, (2) elaborati peritali agli atti della procedura, con relativi allegati,  disponibili presso la Cancelleria del Tribunale o previa richiesta al Curatore.       CONDIZIONI DI VENDITA 1.       Condizioni generali La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come descritti nella perizia di stima predisposta dal dott. geom. Stefano Malanotte, depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata nei siti internet specializzati descritti al successivo punto 6, alla quale si fa espresso riferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Gli oneri e le spese necessarie alle volture, trascrizioni e cancellazioni sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale e spesa derivante dalla vendita, sarà a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell’art. 585 c.p.c. Per l’accesso a tale forma di finanziamento, sarà possibile rivolgersi alle banche di cui all’apposito elenco reperibile presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso. 2.       Modalità di presentazione delle offerte L’offerta di acquisto, eventualmente una distinta per ciascun singolo lotto di interesse, redatta in carta legale con bollo da Euro 16,00, dovrà essere presentata in busta chiusa (sigillata) presso lo Studio del Curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso – Via G. e L. Olivi, n. 2/e, entro il termine indicato nell’avviso di vendita e quindi entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla data fissata per l’asta . Sulla busta dovranno essere indicate: (1) le generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), (2) il nome del Giudice Delegato (dott. Lucio Munaro), (3) il numero e il nome della procedura (Fallimento n. 15/2020 Agrizoo Company S.r.l.), (4) la data di vendita.   Nessun’altra indicazione (né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro) deve essere apposto sulla busta . 3.       Contenuto delle offerte L’offerta dovrà contenere quanto segue: a. le generalità  dell’offerente, complete di cognome e nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e regime patrimoniale, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata dell’offerente. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nell’offerta anche i corrispondenti dati del coniuge.  Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata la visura camerale del Registro Imprese aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statuario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al Registro delle Imprese) dai cui risultino i poteri, ovvero la procura o l’atto di nomina che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare; in tal caso, la nomina deve avvenire nei tre giorni successivi all’aggiudicazione anche non definitiva; b. il numero del singolo lotto e i dati identificativi dell’immobile o degli immobili per il quale l’offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro elemento dal contenuto dell’offerta medesima, inequivoca la riferibilità dell’offerta stessa; c. l’indicazione del prezzo  offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo indicato come “ offerta minima di partecipazione all’asta ” a pena di esclusione; d. l’espressa dichiarazione  di aver preso visione della perizia di stima, del contenuto dell’avviso di vendita nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567 comma 2 c.p.c.; e. la fotocopia del documento d’identità dell’offerente (in caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, dovrà essere allegato il documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta in nome e per conto dell’ente; in caso di offerta a mezzo di procuratore, andrà allegata in originale ovvero in copia autenticata la procura e la fotocopia del documento di identità del procuratore); f. due assegni circolari non trasferibili intestati “Fallimento Agrizoo Company S.r.l.”, e quindi: n.1 assegno per un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di mancato pagamento del saldo del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario e, viceversa, restituito all’offerente in caso di mancata aggiudicazione; n.1 assegno per un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo offerto, a titolo di fondo spese per il trasferimento del bene, che sarà, in caso di mancata aggiudicazione, restituito all’offerente. 4.       Vendita senza incanto Le offerte pervenute saranno aperte davanti al sottoscritto Curatore alla data ed ora indicate nell’avviso di vendita, e quindi alle ore 12:15 del giorno 11 giugno 2024. In caso di pluralità di offerenti per lo stesso lotto si svolgerà una gara informale al rialzo, con rialzo minimo non inferiore a quanto indicato nell’avviso di vendita per il corrispondente lotto, avendo quale base la migliore offerta ricevuta. Ai non aggiudicatari verranno restituiti subito i depositi versati. In caso di aggiudicazione, la vendita è sottoposta alla condizione unilaterale sospensiva di definitività di cui al combinato disposto degli artt. 107-108 L.F. nei successivi 10 giorni dal deposito del verbale di aggiudicazione; in detto periodo di tempo, la procedura di vendita potrà essere riaperta nel caso di nuove offerte per il medesimo lotto per un importo non inferiore al 10% del prezzo finale di aggiudicazione che dovessero essere recapitate al curatore entro il periodo sopra indicato con le modalità di cui al precedente punto 3. Tali nuove offerte di riapertura dovranno essere in carta legale con bollo da euro 16,00 e dovranno essere presentate in busta chiusa  presso lo Studio dello scrivente curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso (TV), Via G. e L. Olivi, n. 2/e. In caso di riapertura della vendita, si terrà una nuova gara informale avanti il curatore esclusivamente tra il provvisorio aggiudicatario ed i nuovi offerenti, con modalità che saranno ivi determinate. A seguito di tale nuova gara informale, l’aggiudicazione si intenderà non più soggetta a condizione sospensiva unilaterale e quindi già consolidata. In caso di consolidamento dell’aggiudicazione (sia per effetto del trascorre dei 10 giorni dalla prima aggiudicazione senza riapertura della vendita, sia a seguito dell’esperimento della nuova gara informale tra il primo provvisorio aggiudicatario e i successivi eventuali nuovi offerenti) il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni, termine questo prorogabile di ulteriori 30 giorni, su richiesta dell’aggiudicatario, qualora ciò si rendesse necessario ai fini dell’istruttoria legata alla concessione di mutuo ipotecario garantito dall’immobile aggiudicato. Tutte le spese dirette ed indirette, ivi comprese le imposte relative e conseguenti all’aggiudicazione, le spese notarili, le spese condominiali maturate e non pagate ovvero maturande, le spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e le spese per l’emissione dell’attestato energetico, ove dovuto, saranno ad esclusivo carico del definitivo aggiudicatario. Il trasferimento della proprietà avverrà entro 30 giorni dall’avvenuto versamento del saldo prezzo, per tramite di atto notarile presso un notaio del distretto notarile di Treviso a scelta del curatore. Le spese notarili, oltre alle spese necessarie al trasferimento, che verranno quantificate dal notaio, dovranno essere versate in via anticipata alla procedura in uno con il saldo prezzo, salvo conguaglio a consuntivo e previa decurtazione di quanto già versato a tale titolo all’atto della presentazione dell’offerta. Alla presente vendita si applica il disposto dell’art. 108 L.F., le cui disposizioni prevalgono in caso di antinomia con quanto sopra disposto. 5.       Inadempimento Qualora l’aggiudicatario non dovesse adempiere al versamento del saldo del prezzo nei termini di cui sopra, il curatore comunicherà allo stesso aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec, la decadenza e la cauzione sarà definitivamente incamerata dal fallimento, salva la richiesta di eventuali maggiori danni, disponendosi una nuova procedura competitiva. Qualora il prezzo ricavato in esito alla nuova procedura competitiva, unitamente alla cauzione incamerata risultasse inferiore a quello della vendita precedente decaduta, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza (art. 587 c.p.c.). 6.       Pubblicità Il presente avviso sarà pubblicato per esteso sui siti internet  specializzati  www.asteannunci.it   www.asteavvisi.it   www.tribunale.treviso.it   www.canaleaste.it www.rivistaastegiudiziarie.it   www.asteonline.it , oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche  https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e sul sito www.slec.it  – sezione aste  almeno 30 giorni prima della data fissata per la vendita. *** Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’immobile contattare il Curatore dott. Renzo Dugo – Via G. e L. Olivi, n. 2/e – 31100 Treviso (telefono 0422230575, e-mail: dugo@slec-commercialisti.it , pec: f15.2020treviso@pecfallimenti.it ).   Treviso, 30 aprile 2024.                                                                                                                Il Curatore                                                                                                           dott. Renzo Dugo

Utilizzo Credito d'Imposta Investimenti Industria 4.0

Utilizzo Credito d'Imposta Investimenti Industria 4.0

A seguito dell’entrata in vigore del re cente D.L. 39/2024, è stata bloccata la compensazione dei crediti d’imposta, maturati dal 1 Gennaio 2023 e non ancora fruiti al 30 Marzo 2024, derivanti dall’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica del tipo Industria 4.0 (materiali ed immateriali) e dei cre diti per gli investimenti in ricerca e sviluppo; la ragione che impone il blocco della compensazione, per il credito d’imposta beni strumentali, è da collocarsi in un futuro adempimento comunicativo relativo agli investimenti effettuati negli anni 2023 e 2024, con precise distinzioni sulla base del momento di effettuazione. Per gli investimenti relativi all’anno 2023 dovrebbe essere dovuta una comunicazione preventiva all’utilizzo in compensazione delle rate non ancora fruite. Per gli investimenti 2024 invece la regola è differenziata: per gli acquisti di beni strumentali effettuati dal 1° Gennaio al 29 Marzo 2024 la comunicazione è da inviarsi soltanto ex post, al completamento dell’investimento; per gli acquisti di beni strumentali effettuati dal 30 Marzo 2024 è richiesta sia una comunicazione preventiva, contenente l’ammontare di investimento e di credito, e una comunicazione a consuntivo, una volta portato a termine l’investimento. Per la ragione sopra specificata, relativa alle comunicazioni da predisporre e trasmettere, nelle more dell’approvazione della modulistica da presentare, è stata disposta una sospensione delle compensazioni in F24 arrecanti i codici tributo 6936 e 6937, con anno di riferimento 2023 e 2024 . Per salvaguardare gli utilizzi dei crediti sorti nel 2021 e 2022 ed interconnessi tardivamente negli anni successivi, con una FAQ diffusa nella giornata di martedì, l’Agenzia delle Entrate specifica che sono ancora liberamente compensabili i crediti d’imposta relativi ad investimenti effettuati o prenotati ante 2023 . Per poterlo fare, occorre indicare nel mod. F24, non l’anno di interconnessione, come sempre voluto dalla normativa che ha istituito il credito, ma l’anno in cui è “iniziato l’investimento” . Ad esempio, per un investimento avviato nel 2022 e terminato nel 2023 si indicherà dunque, nel campo anno di riferimento, il 2022.

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