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Villorba (TV) - 10.11.2022- Avviso di Vendita Esec. Imm. 510/2017 - Trib. TV

TRIBUNALE DI TREVISO



Esecuzione Immobiliare n. 510/2017


G.E.: Dott. Leonardo Bianco


Delegato alla Vendita: Dott. Renzo Dugo


AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO



Il sottoscritto dott. Renzo Dugo, quale Delegato alla Vendita ex art. 591 bis c.p.c., nella procedura esecutiva immobiliare n. 510/2017, visti gli artt. 569 ss. c.p.c.,

RENDE NOTO

che il giorno 10 novembre 2022, alle ore 12:00, avanti al medesimo, in Treviso (TV) - Via G. e L. Olivi, n. 2/e, si procederà alla


VENDITA SENZA INCANTO EX ART. 573 C.P.C.

MEDIANTE PROCEDURA ANALOGICA


dei seguenti beni immobili siti in Villorba (TV):


Secondo esperimento di vendita

LOTTO UNICO

Ubicazione lotto unico: appezzamento di terreno con sovrastante garage (non accatastato) situato nel Comune di Villorba (TV) - frazione Carità - via Dante.


Identificazione Catastale:


Comune di Villorba (TV), Catasto Terreni (N.C.T.) - Foglio 25:

  • Particella 1067 - via Dante - Qualità Pasc/Cespug. - Classe Unica - Superficie 00.20.04 mq. - Reddito Dominicale Euro 0,51 - Reddito Agrario Euro 0,31;

  • Particella 455 - via Dante - Qualità Semin./Arbor. - Classe 4 - Superficie 00.04.46 mq. - Reddito Dominicale Euro 2,19 - Reddito Agrario Euro 1,27.

Descrizione: appezzamento di terreno, attualmente incolto, con sovrastante garage non accatastato sito in via Dante a Carità di Villorba (TV), accessibile direttamente dalla medesima via Dante.

La superficie del terreno identificato con il mappale 1067, da visura catastale, risulta pari a mq. 2004.

La superficie del terreno identificato con il mappale 455, da visura catastale, risulta pari a mq. 446 (di cui 12 mq. di garage non accatastato). Secondo il Piano degli Interventi il bene immobile pignorato risulta collocato in zona B/111 (zone residenziali di completamento totalmente edificate).

Il fabbricato (garage), non accatastato al NCEU, è di un piano fuori terra. La superficie commerciale del garage, in ragione della superficie principale e della concorrenza delle superfici secondarie ragguagliate ai rispettivi rapporti mercantili misura complessivamente mq. 12,00.

Diritto: piena proprietà.

Stato: libero, sia per l’area che per il garage

Prezzo base: Euro 90.000,00 = (novantamila/00), già ridotto del 20% rispetto al primo esperimento d’asta;

Offerta minima di partecipazione all’asta: Euro 67.500,00 = (sessanta settemilacinquecento/00), pari al prezzo base d’asta ridotto di non oltre un quarto.

Rialzo minimo in caso di gara: Euro 3.000,00 (tremila/00).


***********


La migliore identificazione e descrizione del lotto è rinvenibile nella perizia di stima del Geom. Fabio Cian, consultabile sul portale pubblico delle vendite https://pvp.giustizia.it/pvp/ e sui siti internet specializzati www.tribunale.treviso.giustizia.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.corteappello.venezia.it, sul quindicinale specializzato ''Rivista Aste Giudiziarie" edizione nazionale e relativo free press Rivista Aste Giudiziarie Edizione nord est, sul sito del Professionista Delegato www.slec.itsezione aste oltre che sul quotidiano locale Il Gazzettino.



CONDIZIONI DI VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritto nella perizia di stima predisposta dal Geom. Fabio Cian di Paese, depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata come già sopra riportato per la “migliore identificazione e descrizione del lotto”, e fermo il disposto dell'art. 2922 cod. civ.

La vendita è a corpo a non a misura.

Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, dette iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura o dei soggetti precedentemente obbligati a tale formalità (che in caso di mancato adempimento ne risponderanno come per legge).

Se l’immobile posto in vendita è occupato, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o persone; in tale caso, l’aggiudicatario potrà richiedere al custode la liberazione a spese della procedura; al fine di evitare ritardi nello svolgimento della procedura, l’istanza di liberazione rivolta al custode dovrà essere consegnata al delegato alla vendita al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo.

Diversamente, l’aggiudicatario, nel medesimo termine di cui sopra, potrà consegnare al delegato la dichiarazione di esonero del custode dalla liberazione dell’immobile.

Tutti gli eventuali beni mobili (ivi compresi gli eventuali rifiuti) rinvenuti all’interno dell’immobile e delle sue pertinenze saranno smaltiti a cura dell’aggiudicatario.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita, il compenso e le spese generali del Delegato alla Vendita per l’attività di trasferimento della proprietà, ex D.M. 15.10.2015, n. 227, saranno a carico dell’aggiudicatario.

Non sono in ogni caso dovuti compensi per mediazione a terzi.

Agli effetti del D.M. n. 37/2008 e del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

La presente vendita è soggetta ad I.V.A.

Tutte le attività che a norma dell’art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, sono eseguite dal Delegato.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA


L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del primo giorno libero precedente la data della vendita, presso lo studio del Delegato dott. Renzo Dugo, sito in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (con orario 08:30 – 12:30, 15:00 – 19:00 di ogni giorno feriale – sabato escluso), in busta chiusa (sigillata) ed in bollo da Euro 16,00.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “busta depositata da ____________” seguita dalle sole generalità di chi consegna la busta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), complete di indirizzo di posta elettronica e/o di recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni, il nome del Delegato (dott. Renzo Dugo) e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione (né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta.

Le offerte di acquisto dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c.

Al momento dell’offerta l’offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune di Treviso; in mancanza le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria del medesimo Tribunale.

L'offerta dovrà contenere:

a) indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail dell'offerente.

Qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32.

Qualora il soggetto offerente sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; nella circostanza che, in caso di aggiudicazione, si volesse escludere il bene dalla comunione, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che, comunque, dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti il Delegato.

Qualora l’offerente sia minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ditta individuale o società), dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese o visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero:

- in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

- per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell’organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell’organo componente dell’ente da cui risulti la delega;

- per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

documenti tutti che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita.

E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare.

Si precisa che il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta (specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all' asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

b) i dati identificativi dell’immobile per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita di più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formato e ordinato (primo, secondo, terzo, etc.) nell’avviso di vendita;

c) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell’offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, come precisato nel presente avviso alla voce “offerta minima di partecipazione all'asta” (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015);

d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima e del contenuto dell'avviso di vendita, nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c. e allegato alla relazione;

e) l’esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell'attestato di prestazione energetica (APE), con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze;

f) l’assegno circolare - non trasferibile -, a titolo di cauzione, intestato a "ESEC. IMM. 510/2017 TRIB. TV" per importo pari o superiore al 10,00% del prezzo offerto, ovvero, in alternativa, la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva alle seguenti coordinate bancarie: IT46 C058 5612 0011 3757 1466 687 c/o Banca Popolare Alto Adige – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con causale "Tribunale di Treviso, procedura esecutiva n. r.g.e. 510/2017”. Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. E' precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile.

Si precisa che l’importo versato a titolo di cauzione dall’aggiudicatario sarà trattenuto dal Delegato in caso di omesso versamento del saldo prezzo.


All’offerta dovrà essere, in ogni caso, allegata:

a) in caso di offerta presentata da persona fisica, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale dell’offerente, oltre a:

o se l’offerente è coniugato in regime di comunione dei beni: valido documento d’identità e codice fiscale del coniuge;

o se l’offerente è extracomunitario: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

o se l’offerente è minorenne: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

o se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di sostegno: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare;

o se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore;

b) in caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale del sottoscrittore, oltre a:

o se l’offerente è ente iscritto al Registro Imprese: visura camerale aggiornata (risalente a non più di 30 giorni prima di quella del deposito dell’offerta di acquisto);

o se l’offerente è ente non iscritto al Registro Imprese (in originale e/o copia conforme): atto statuario o altra documentazione dai cui risultino i poteri, ovvero la procura o l’atto di nomina con cui si attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita;

o se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore;

c) eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 585 c.p.c.;

d) la richiesta di godimento di agevolazioni fiscali (c.d "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo.


DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO


Alla data e all’ora fissate per l'esperimento il Delegato procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c.

Si procederà a seguire all'esame delle offerte e alle delibere ex art, 572 c.p.c. e all’eventuale gara ex art. 573 c.p.c.

L’offerta presentata è irrevocabile.

Gli offerenti dovranno recarsi presso il luogo di apertura delle buste sopra indicato all’orario indicato

In caso di mancata presenza dell’offerente, il bene sarà a questi comunque aggiudicato al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) si tratti dell’unico offerente; b) l’offerta sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e a parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti; c) una volta disposta la gara, non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell’offerta presentata dall’assente.

In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nell’avviso di vendita, essa è senz’altro accolta.

Se il prezzo offerto nell’unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il Delegato si riserva la possibilità di far luogo comunque alla vendita qualora ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione valide.

Verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute, qualora siano presenti più offerte valide, si procederà alla gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente. I rilanci minimi per ciascun lotto verranno stabiliti dal Delegato in una forbice ricompresa tra l’1% e il 5% del prezzo base, con un minimo di Euro 2.000,00. Ai partecipanti è assegnato, a discrezione del Delegato, un termine compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) minuti, entro il quale effettuare ogni rilancio. Il Delegato provvederà ad informare i partecipanti di ogni rilancio effettuato. Salvo la presenza di istanze di assegnazione di cui al successivo paragrafo, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tempo stabilito vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, l’immobile verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche della misura della cauzione e tempi di saldo prezzo). Ove le offerte siano tutte equiparabili, l’immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo.

In presenza di istanze di assegnazione valide, non si farà luogo alla vendita ma all’assegnazione qualora il prezzo migliore offerto all’esito della gara sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita.

Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo la scadenza del termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.c.


AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO


Terminata la vendita, il Delegato procederà all'eventuale aggiudicazione e stilerà apposito verbale.

Nell' ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta ex art. 579 c.p.c. e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, egli dovrà dichiarare al Delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al Delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome di colui a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti i poteri e le autorizzazioni eventualmente necessari; in mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione della istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a versare sul c/c della procedura, con le stesse modalità con le quali ha versato la cauzione, entro e non oltre il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato nell’offerta) il saldo prezzo nonché gli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c.; in tal caso, l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.

Gli oneri tributari e le spese dell'attività del Delegato, che il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, pone a carico dell'aggiudicatario, saranno comunicati tempestivamente e dovranno essere versati dall'aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo.

L’aggiudicatario sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, degli eventuali ulteriori oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato.

La vendita è soggetta all' imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura prevista dalla Legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.c., l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi preventivamente alle banche che offrono detto servizio.

Dopo la vendita gli importi versati o depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti agli offerenti che non si sono aggiudicati il bene.

In particolare, in caso di mancata aggiudicazione agli offerenti che hanno pagato la cauzione a mezzo bonifico bancario, l'importo versato (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che - nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara - il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci. La restituzione della cauzione avverrà esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.


*************


In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, potrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.


Ulteriori avvertenze – Rinvio asta in caso di offerte numerose

Qualora alla data stabilita per la vendita si riscontri un numero di offerte superiori alla capienza della sala d’asta, il delegato rinvierà l’asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone tempestiva comunicazione, entro tre ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul sito www.slec.it e tramite email o sms ai recapiti che il presentatore/offerente indicherà al momento di presentazione dell’offerta.

Il giorno e l’ora del nuovo esperimento di vendita verranno comunicati ai medesimi recapiti rilasciati, oltre che con apposito avviso sul PVP.

Il delegato per ragioni di sicurezza potrà stabilire che l’accesso all’asta sia consentito solo agli offerenti e senza alcun accompagnatore, salvo specifiche necessità del singolo offerente, le quali verranno insindacabilmente valutate dal delegato.


Visite dell’immobile

La richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata, mediante il Portale delle Vendite Pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/) al Custode Giudiziario, Dott. Renzo Dugo, con studio in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (tel. 0422/230575 e-mail: dugo@slec-commercialisti.it)

Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria del Tribunale di Treviso a chiunque vi abbia interesse.

Per ulteriori informazioni sulle modalità della vendita rivolgersi al Delegato Dott. Renzo Dugo con studio in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (tel. 0422/230575 e-mail: dugo@slec-commercialisti.it).

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del regolamento UE/2016/979 (GDPR).

Treviso, 7 settembre 2022

Il Professionista Delegato

dott. Renzo Dugo








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