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Trattamento fiscale omaggi

Aggiornamento: 19 dic 2023

Confidando di fare cosa gradita, in periodo di festività natalizie, Vi ricordiamo alcune nozioni sul trattamento fiscale degli omaggi erogati ai propri clienti, fornitori o dipendenti.


Il costo degli omaggi di beni che non formano oggetto di produzione o commercio della propria impresa è interamente deducibile se di valore unitario inferiore ad Euro 50,00.


Sotto il profilo Iva l’imposta pagata per l’acquisto degli omaggi (anche di alimenti e bevande) è detraibile se l’imponibile unitario è inferiore ad Euro 50,00.


Qualora l’omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo (si pensi al cesto natalizio), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.

Nel caso l’omaggio si riferisca a beni prodotti dall’azienda internamente, qualora il valore di mercato dell’oggetto determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR sia inferiore o uguale ad Euro 50,00, il costo di produzione effettivamente sostenuto è interamente deducibile. Ad esempio, se l’omaggio prodotto internamente all’azienda ha un valore di mercato di Euro 45,00 ed un costo di produzione di Euro 25,00, il costo interamente deducibile sarà pari ad Euro 25,00.

Si fornisce di seguito un riepilogo del trattamento fiscale degli omaggi:


OMAGGI DA IMPRENDITORI A CLIENTI E FORNITORI

beni che NON RIENTRANO nell’attività propria dell’impresa

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni di costo unitario inferiore o pari a Euro 50,00

Spese per omaggi

interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Fuori campo

art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72

​Beni di costo unitario superiore a Euro 50,00

​Spesa di rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal

D.M. 19/11/2008

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72



OMAGGI DA IMPRENDITORI A CLIENTI E FORNITORI

beni che RIENTRANO nell’attività propria dell’impresa

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni con valore di mercato unitario inferiore o uguale

a Euro 50,00

​Spese per omaggi

interamente deducibili pari al costo di produzione sostenuto

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Soggetta ad Iva

Con rivalsa Iva: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata.

Senza rivalsa Iva: emettere DDT + a scelta:

• Autofattura (anche riepilogativa mensile);

• Registro omaggi.

Beni con valore di mercato unitario superiore a Euro 50,00

​Spesa di rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal

D.M. 19/11/2008pari al costo di produzione sostenuto

come sopra



OMAGGI A DIPENDENTI

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni non rientranti nell’attività dell’impresa

Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72

Beni rientranti nell’attività dell’impresa

Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: soggetta ad Iva con fattura oppure con autofattura.


Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Si osserva che la predetta soglia, per l’anno 2023, è stata innalzata a 3.000 euro dal recente Decreto Lavoro (D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023) che al fine di incentivare il potere di acquisto e di ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro (si veda anche la circolare n. 23/E/2023)


Le spese sostenute a favore dei dipendenti per le cene natalizie sono deducibili ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR, ossia per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nel caso l’azienda usufruisca del servizio a favore dei dipendenti tramite una struttura esterna, ad esempio un ristorante, dovrà considerarsi la deducibilità della spesa nella misura del 75% a norma dell’art. 109 comma 5 del TUIR.

Al fine di facilitare la redazione della dichiarazione dei redditi, si consiglia vivamente di istituire conti distinti per la rilevazione delle diverse tipologie di costo.


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