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Tax credit sponsorizzazioni sportive

L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.


Si ricorda in proposito che l’art. 81 del DL 14 agosto 2020 n. 104 riconosce un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.


Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto L. 398/91.


Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato: per gli investimenti 2021, con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, e da ultimo (prima della nuova disposizione) agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Per effetto delle modifiche apportate dal nuovo art. 37 del DL 75/2023, l’agevolazione viene ora riconosciuta, in linea generale anche ai fini di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e gas, anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.


Viene inoltre stabilito che l’investimento in campagne pubblicitarie relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono altresì certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.


Presentazione delle domande

Al fine di fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita piattaforma on line.

Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online.

I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

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