La norma agevolativa che prevede la rivalutazione delle partecipazioni quotate e non quotate rimarrà stabilmente efficacie nel nostro sistema impositivo. Viene confermata anche l'estensione del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.
Per avvalersi della rivalutazione dal 2025, occorre possedere la partecipazione alla data del 1° gennaio e il perfezionamento dell'opzione dipenderà dal versamento dell'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre dello stesso anno e, per le partecipazioni non quotate, dal giuramento della perizia di stima entro la medesima data. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate introdotta a regime dal 2025 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%, senza che sia prevista alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) sarà riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, c.d. "capital gain", indipendentemente dal regime prescelto ai fini della tassazione dei redditi stessi.
In particolare, sono interessati dalla disposizione agevolativa:
le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
le società semplici e i soggetti ad esse equiparate;
gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni.
Costituiscono partecipazioni rivalutabili:
le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società;
i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).
L'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute al 1° gennaio deve essere versata:
dal soggetto possessore della partecipazione (ad esempio persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente);
entro il 30 novembre del medesimo anno, fatta salva tuttavia la possibilità di frazionare l'importo dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Fino al 2024, per le partecipazioni non quotate è stato utilizzato il codice tributo "8055", mentre per quelle quotate è stato introdotto il codice tributo "8057". In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene ragionevole ipotizzare che tali codici tributo saranno confermati.
È possibile inoltre optare per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva: a questi fini, le rate devono essere di pari importo.
In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data del 30 novembre deve essere versata solo la prima rata ai fini del perfezionamento dell'opzione.
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