Stando alla bozza circolata, il contenuto del DL, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, prevedrebbe che:
le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
le piccole e micro imprese il termine è il 1° gennaio 2026.
Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni ovvero per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Si riportano di seguito i requisiti dimensionali per verificare la categoria di appartenenza; per tale verifica, deve essere rispettato il requisito relativo ai dipendenti e uno tra il fatturato e totale di bilancio.
Categoria d’impresa | Micro | Piccole | Medie |
Unità lavorative annue | < 10 | < 50 | < 250 |
Fatturato annuo (MLN Euro) | ≤ 2 | ≤ 10 | ≤ 50 |
Totale di bilancio annuo (MLN Euro) | ≤ 2 | ≤ 10 | ≤ 43 |
Le grandi imprese non soddisfano i requisiti delle PMI.
Come già ricordato con la nostra circolare del 28 Febbraio 2025 (https://www.slec.it/post/obbligo-assicurazione-da-eventi-catastrofali-rinviato-al-31-marzo-2025), le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, che siano, micro, piccole o medie erano chiamate a stipulare le polizze a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti sulle questioni ancora incerte e provvederemo ad aggiornarvi tempestivamente non appena saranno disponibili novità.
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