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Registro dei titolari effettivi – obbligo di comunicazione dati entro il prossimo 11 dicembre 2023


A decorrere dal 9 ottobre 2023, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del MIMIT dello scorso 29 settembre, è ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).


E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese suddette (società di capitali, fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti, trust e istituti giuridici affini) di comunicare al Registro delle Imprese i dati e le informazioni sui titolari effettivi; detta comunicazione deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema e dunque, entro lunedì 11 dicembre 2023 (in considerazione della scadenza coincidente con giorno festivo).


Per le società di capitali, i dati da comunicare sono i seguenti:

  • dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi;

  • entità della loro partecipazione al capitale della società, ove applicabile (in caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione).


Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare un apposito programma messo a disposizione dal Registro delle Imprese di competenza (applicativo DIRE). Per poter trasmettere la comunicazione è necessario:

  • avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco;

  • essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente all’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).



Comunicazioni successive e annuali


Andranno poi comunicate, con le modalità in precedenza descritte, anche le eventuali variazioni di dati e informazioni, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Così come andranno confermati a cadenza annuale dati e informazioni in precedenza comunicati: per le società di capitali la conferma dei dati potrà essere presentata contestualmente alla pratica di deposito del bilancio annuale.



Sanzioni


L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle Imprese è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981).

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.


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