L’articolo 4, D.L. 145/2023 ha previsto il rinvio (esclusivamente per il periodo di imposta 2023) del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi.
Possono beneficiare della proroga solo le perone fisiche titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022.
Per tali soggetti sarà possibile, alternativamente,:
versare il secondo acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023;
versare il secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 gennaio 2024, le successive aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Non sono interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.
Non possono beneficiare della proroga le società di ogni tipo e le persone fisiche senza partita Iva, oltre a quelle titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022.
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