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Patente a Crediti per Cantieri

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti.


Requisiti soggettivi

Come appena affermato sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili; sono, invece, esclusi:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 

Requisiti oggettivi

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla CCIAA;

  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;

  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Come richiedere la patente

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell’obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024; dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l’apposito portale.

Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 ove, in sostanza, l’interessato dichiara il possesso dei requisiti già riportati. L’invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it (le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione).

Possono presentare la domanda di rilascio della patente, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ivi inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.

 

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.


Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

  • infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;

  • infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.


La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  • crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;

  • crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:

    1. fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;

    2. in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;

    3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.


Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

  • una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;

  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.


Lo Studio si rende disponibile a supportare il cliente per la richiesta del DURF; per l'iter completo di richiesta della patente a punti, vi invitiamo a prendere contatto con la società o professionista che vi affianca per il tema della sicurezza aziendale.

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