Obbligo assicurazione da eventi catastrofali rinviato al 31 marzo 2025
- moro166
- 28 feb
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Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, convertito con L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 ha stabilito il rinvio al 31 marzo 2025 dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi, a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione “Attivo”, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cod. civ., direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare l’obbligo di stipula di dette assicurazioni:
si applica:
a tutte le imprese con sede legale in Italia (con alcune eccezioni riferite alle imprese agricole e imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio);
alle imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio;
e riguarda i beni iscritti nell’ Attivo dello stato patrimoniale, voce B-II (immobilizzazioni materiali) numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ossia:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali.
L’obbligo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e prevedeva, inizialmente, come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024; detto termine è stato successivamente prorogato in attesa di un apposito decreto attuativo che avrebbe dovuto definire le modalità attuative e altri rilevanti aspetti per l’operatività della disciplina delle polizze catastrofali.
In proposito si informa che in data 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che chiarisce importanti aspetti operativi della disciplina, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Le polizze in questione dovranno essere adeguate in base ai contenuti del DM sopra citato entro 30 dalla sua pubblicazione.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a contattare tempestivamente i broker assicurativi di fiducia al fine di adempiere all’adempimento.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
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