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Nuove ipotesi di reverse charge

  • dugo11
  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Consiglio dei ministri di giovedì 11 febbraio us ha approvato in via definitiva un decreto legislativo finalizzato ad allineare la normativa nazionale alle ipotesi di reverse charge ammesse dalla legislazione europea.

Il provvedimento elimina dall’articolo 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/72 le ipotesi di reverse charge relative ai materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d) e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (lettera d-quinquies).

Di ampia portata l’intervento nel settore dell’informatica dove la novellata lettera c comma 6 del citato art. 17 ha previsto che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi alla cessione di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché alla cessione di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Queste ultime ipotesi diverranno operative dopo 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in questione.

E’ necessario sottolineare che, in forza della direttiva 2013/42 UE, le ipotesi previste all’art. 17 comma 6 D.P.R. n. 633/72 lettere b (telefoni cellulari); d-bis (trasferimenti di quote di emissione di gas); d-ter (trasferimenti di quote di emissione di gas); d-ter (trasferimenti di altre unità e di certificati relativi a gas e all’energia elettrica); d-quater (cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto rivenditore) saranno efficaci in modo temporaneo e in riferimento alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

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