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Novità Legge di Bilancio per l’anno 2019

Si riportano di seguito alcune novità introdotte con dalla Legge 145/2018, cosiddetta “Legge di Bilancio per il 2019”.

Innalzamento percentuale deducibilità Imu

La percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%.

Cedolare secca su immobili commerciali

Viene esteso il regime opzionale della “cedolare secca”, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq (da calcolarsi con esclusione delle pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Proroga iper ammortamento

Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro:

- il 31 dicembre 2019;

- il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Estromissione agevolata beni immobili imprenditore individuale

Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, nella misura dell’8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Detrazioni ristrutturazioni - risparmio energetico - verde

Vengono prorogate al 31 dicembre 2019:

  • le detrazioni previste per gli interventi relativi al risparmio energetico;

  • le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l'acquisto di mobili;

  • la detrazione cosiddetta “bonus verde”.

Si ricorda che l’agevolazione “ bonus verde” consiste nella detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, relative alla:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Stralcio cartelle

Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva.

Esiste grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

I soggetti interessati versano:

  1. a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

  • al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

  • al 35%, qualora l’Isee sia superiore a 12.500 euro;

  1. b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Non sono dovute le sanzioni e gli interessi di mora.

Rifinanziamento Nuova Sabatini

Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi:

- per l’anno 2019 – 48 milioni di euro;

- per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro;

- per l’anno 2023 – 126 milioni di euro;

- per l’anno 2024 – 48 milioni di euro.

Rivalutazione beni di impresa

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa. Possono essere rivalutati:

  • i beni di impresa (ad esclusione degli immobili merce);

  • le partecipazioni in società controllate e collegate;

risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019.

La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del:

  • 16% per i beni ammortizzabili

  • 12% per quelli non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Le imposte sostitutive devono essere versate, anche a mezzo compensazione, in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.

La rideterminazione può essere effettuata a condizione che:

- i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019;

- l’asseverazione della perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.

Le aliquote sono così individuate:

  • partecipazioni qualificate – 11%

  • partecipazioni non qualificate – 10%

  • terreni – 10%.

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