La presente per ricordare, in tema di esportatori abituali, alcune novità entrate in vigore durante l’anno 2020 e applicabili anche nel 2021.
In particolare:
la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate, ovvero di consegna in Dogana della copia cartacea;
rimane l’obbligo ad opera dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta;
rimane l’onere in capo al fornitore di eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle entrate dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse dal fornitore (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU);
dovrà essere utilizzato il nuovo modello di dichiarazione d’intento introdotto con provvedimento n. 96911.del 27 febbraio 2020;
la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è stabilita nell’importo che va dal 100% al 200% dell’imposta.
Si ricorda infine che le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Anche gli esportatori abituali, sempre tramite il proprio “Cassetto fiscale”, possono consultare per ciascun fornitore le informazioni necessarie contenute nelle dichiarazioni d’intento emesse.
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