Si informa che il D.L. 34/2019, cosiddetto Decreto Crescita, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento.
A decorrere dal 1° gennaio 2020:
la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate;
gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU);
è prevista la sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Le novità sopra richiamate saranno operative solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento che, con tutta probabilità, introdurrà un aggiornamento dell’attuale modulistica.
Al momento tale provvedimento non è ancora stato emanato, pertanto, chi volesse comunque inviare tali dichiarazioni di intento in assenza del nuovo modello, per assicurarsi di ricevere dal 1° gennaio fatture dai fornitori senza addebito dell’Iva, dovrà utilizzare il modello precedente.
Peraltro, in via cautelativa, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, è quanto mai opportuno che gli esportatori abituali continuino a inviare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica d’invio, seguendo la prassi previgente.
Sarà cura dello Studio informare la clientela sui contenuti del nuovo Provvedimento non appena pubblicato.
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