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Durc on line

Treviso, 29 giugno 2015

Oggetto: DURC ON LINE

L’INPS e l’INAIL hanno fornito le indicazioni operative a seguito dell’avvio del nuovo servizio “Durc On Line”, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) e che sarà operativo dal 1° luglio 2015 - (circolare n. 126 del 26 giugno 2015 e n. 61 del 26 giugno 2015)

Questi i punti analizzati: •soggetti abilitati alla verifica: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; •modalità di effettuazione della verifica, con le particolarità riferite ai singoli Istituti; •requisiti di regolarità contributiva, sempre con riferimento alle specificità; •procedure concorsuali; •ipotesi di esclusione del Durc On Line; •cause ostative alla regolarità e benefici contributivi; •ecc. Si rammenta che la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Specifica, comunque, l’INAIL che i suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse, ad esempio, quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili. L’INPS ricorda, invece, che la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015 ha chiarito come la verifica della regolarità, con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge, si riferisca agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto, avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Dal punto di vista operativo, l’utente in possesso delle credenziali deve accedere al portale INPS o al portale INAIL e selezionare il servizio “Durc On Line”.

A questo punto lo stesso potrà scegliere una delle seguenti funzionalità: •“Consultazione Regolarità”: in tal caso inserirà il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva e selezionerà il bottone “Consulta regolarità”; •“Lista Richieste”: per acquisire l’esito di una richiesta inoltrata e visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere “Regolare”, “In verifica”, “Non regolare”, Elaborazione in corso”; •“Richiesta Regolarità”: utilizzabile nel caso in cui per il codice fiscale indicato non sia già disponibile un Durc On Line in corso di validità.

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