In data 19 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Sostegni”, contenente nuove misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 ed è in vigore dal 23 marzo 2021.
Con la presente, illustriamo modalità e tempistiche relativamente al Contributo a Fondo Perduto, con relative modalità di accesso:
È riconosciuto ai “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta a prescindere dai requisiti di cui sopra; per tali soggetti, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.Iva.
Il contributo non spetta:
ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro
6. Per tutti i soggetti, compresi quelli cha hanno attivato la partita iva al 1 gennaio 2020, l’importo non potrà superare il limite dei 150 mila euro e non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.
Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere riconosciuto alternativamente in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione sugli F24 o con accreditamento sul proprio conto corrente.
IMPORTANTE
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 30 marzo 2021 e sino al 28 maggio 2021.
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