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Controlli e adempimenti IVA di inizio anno

Confidando di fare cosa gradita, si segnalano alcuni adempimenti e scadenze in materia di IVA.


Nuove soglie per contabilità ordinaria – semplificata e liquidazioni periodiche (trimestrali)


Con la Legge 197/2022 (c.d. "legge di bilancio 2023"), all’art. 1, commi 55-57, sono state elevate le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata per le imprese e, di conseguenza, le soglie per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale per imprese e professionisti.

Per effetto della modifica, il regime di contabilità semplificata è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

  • Euro 500.000 (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

  • Euro 800.000 (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.


I contribuenti che per l’anno 2022 si sono avvalsi della facoltà di eseguire le liquidazioni periodiche dell’IVA con cadenza trimestrale, devono verificare, nel caso volessero continuare ad avvalersi dell’opzione, l’ammontare del volume d’affari realizzato nel corso dell’anno appena concluso.

Alla luce delle sopra descritte novità, per l’anno 2023 le liquidazioni possono essere eseguite con periodicità trimestrale solo qualora nel 2022 non siano stati superati i seguenti limiti di volume d’affari:


- imprese esercenti attività di servizi Euro 500.000,00

- imprese esercenti attività di cessione di beni Euro 800.000,00

- imprese esercenti attività mista Euro 800.000,00



Pro-rata (aliquota)


I contribuenti che nel corso dell’anno 2022 abbiano effettuato operazioni esenti IVA e rientranti nell’oggetto proprio dell’attività svolta devono verificare extra-contabilmente, prima di eseguire la prima liquidazione periodica IVA dell’anno 2023, l’entità del pro-rata provvisorio di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.



Plafond


I contribuenti che nell’anno 2023 intendano avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza subire la rivalsa dell’IVA da parte dei loro cedenti, devono procedere alla verifica dell’esistenza dei presupposti per essere qualificati “esportatori abituali”, nonché alla determinazione del “plafond” eventualmente disponibile.

Si ricorda che sono considerati “esportatori abituali” i contribuenti che abbiano effettuato nell’anno precedente operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/72 e assimilate (cessioni intracomunitarie) per importo superiore al 10% del volume d’affari realizzato nello stesso periodo.



Modelli INTRASTAT


Si ricorda che dal 2022 sono entrate in vigore le novità di seguito riportate:


per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):

  • è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;

  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci;


per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis)

  • è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale;

  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro;

  • non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;

  • è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;


per le le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater):

  • oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);

  • non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento;

  • resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

Si ricorda che, affinché sia riconosciuta la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, dovranno essere correttamente presentati gli elenchi riepilogativi intrastat.


Riepilogo periodicità di presentazione:


Intrastat acquisti di beni e servizi

Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli mensili, ai soli fini statistici, nei seguenti casi:

  • per acquisti di beni: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 350.000;

  • per acquisti di servizi: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 100.000.


Intrastat vendite di beni e servizi

Rimane ancora in vigore con le consuete regole, invece, la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni attive.

Come noto, gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. In particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di operazioni di Euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti.


Vi invitiamo a valutare con attenzione un’eventuale variazione di periodicità degli elenchi.

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