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Concordato Preventivo Biennale

La Legge Delega per la Riforma Fiscale e le successive integrazioni e modifiche ha introdotto un nuovo strumento di quantificazione del reddito fiscale e delle relative imposte e/o contributi denominato Concordato preventivo biennale, cosiddetto CPB.

Il CPB è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le imposte non in base agli effettivi redditi bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate.

La proposta di CPB è elaborata sulla base delle informazioni derivanti dal modello ISA, delle informazioni disponibili in altre banche dati o nel modello Redditi per l’anno 2023 e tiene conto degli andamenti dei mercati delle diverse attività economiche e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

 

Ambito Soggettivo

Il bacino di potenziali fruitori del CPB è rappresentato dai "contribuenti di minori dimensioni” ossia i soggetti che applicano gli ISA (ricavi e compensi di importo pari o inferiore a 5.164.569,00 euro) e i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Il concordato è applicabile tanto i soggetti IRPEF (quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati) quanto i soggetti IRES (quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali - in quest'ultimo caso, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate).

Relativamente alle società di persone e ai soggetti assimilati, la valutazione dei requisiti per il concordato preventivo dovrebbe essere effettuata con riguardo al soggetto collettivo e, in caso di adesione, il rispetto della proposta interessa i soci o gli associati, i quali dovranno dichiarare la quota di reddito concordato loro imputata per trasparenza. Anche per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR l'adesione al concordato preventivo si riflette sui soci (persone fisiche o giuridiche), obbligati al rispetto del reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di accettazione da parte degli stessi.

 

Soggetti esclusi

Ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi descritti nei paragrafi precedenti, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che ne impediscono l'applicazione:

  • presenza di debiti tributari per importi superiori ad € 5.000,00 non estinti entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024);

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

  • condanna per reati tributari;

  • inizio attività nel periodo d’imposta precedente (2023);

  • presenza di cause di “esclusione” dall’ISA;

  • conseguimento di redditi esenti o esclusi da tassazione in misura superiore al 40%;

  • adesione al regime forfettario nel 2024;

  • presenza di operazioni straordinarie (per società ed enti).

 

Effetti del concordato

L’adesione al concordato preventivo biennale da la possibilità al contribuente di programmare i redditi del prossimo biennio, sapendo da subito quale sarà l’ammontare delle imposte sui redditi e IRAP ed eventualmente dei contributi previdenziali da versare per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfettario la proposta di concordato preventivo si limita al solo anno 2024).

Inoltre l’adesione al CBP comporta:

  • la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva, con aliquota che varia dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al Concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023. L'imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023: più alto è il punteggio ISA raggiunto, più bassa sarà l'aliquota.

  • l’ accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA (ad es. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui; l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, ecc.).

Si precisa che, in ogni caso, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione IRAP non potranno assumere valore inferiore a Euro 2.000,00.

 

Qualora il reddito prodotto negli anni di vigenza dell’accordo risulti essere più basso di quello concordato, si dovrà comunque versare le imposte sul reddito determinato dal concordato (salvo alcune particolari eccezioni che verranno, se del caso, vagliate).

Durante il periodo di efficacia del concordato, permangono comunque gli ordinari obblighi in tema di:

  • tenuta delle scritture contabili;

  • presentazione delle dichiarazioni fiscali.

 

Modalità di adesione

L’accettazione della proposta di concordato deve essere espressa attraverso la compilazione di uno specifico quadro nel dichiarativo e deve quindi essere resa nel termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023 (entro il 31.10.2024).

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