Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.
Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:
| Artigiani | Commercianti |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | 4.208,40 euro | 4.292,42 euro |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 4.077,12 euro | 4.161,14 euro |
Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:
| Reddito | Artigiani | Commercianti |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | fino a 52.190 euro | 24% | 24,48% |
| da 52.190 euro | 25% | 25,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 52.190 euro | 23,25% | 23,73% |
| da 52.190 euro | 24,25% | 24,73% |
Per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a:
Euro 86.983 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996;
Euro 113.520 per gli altri.
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
l’eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.
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