Detrazione Iva per le fatture “a cavallo d’anno”
Si ricorda di seguito il meccanismo della detrazione IVA, con particolare riferimento alle fatture datate dicembre 2020 e ricevute nel mese di gennaio 2021.
La detrazione Iva deve essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:
- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
- ricezione della fattura.
Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto; si ricorda inoltre che entro il termine per procedere alla liquidazione periodica dell’Iva può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Ad esempio, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 3 novembre 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2020), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2020, la detrazione della relativa Iva può essere esercitata nella liquidazione del mese di ottobre.
Allo stesso modo, i contribuenti trimestrali, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 3 agosto 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 agosto 2020), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di giugno 2020, potranno farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del 2° trimestre 2020.
Tuttavia, quanto descritto in precedenza non è applicabile alle fatture di dicembre 2020 o del quarto trimestre 2020 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2021.
Le situazioni che possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:
Fattispecie |
Trattamento |
Anno detrazione |
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020 |
Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020 |
2020 |
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) e registrate nel mese di gennaio 2021 |
Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 o successive |
2021 |
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020 |
Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020 da presentare entro il 30 aprile 2021 |
2020 |
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021 |
Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2020 |
2020 |
Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.